La Lombardia ha introdotto per la prima volta un obbligo di legge sulla sanificazione impianti aeraulici: la Legge Regionale 17/2026 impone a chi gestisce impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione di valutare il rischio igienico-sanitario e di programmare controlli tracciabili.
Per le aziende non è più solo una questione di manutenzione tecnica volontaria, ma un adempimento normativo con cui fare i conti, soprattutto per chi opera in Lombardia con sedi, uffici o stabilimenti dotati di impianti di climatizzazione. La norma si rivolge in primo luogo agli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione), la figura tecnica che nelle aziende coordina la valutazione dei rischi e che si trova quindi a dover integrare anche quello igienico-sanitario legato agli impianti aeraulici.
La domanda che molti gestori e responsabili tecnici si pongono è una: cosa cambia davvero rispetto a prima, e da dove si parte per mettersi in regola? La risposta richiede di distinguere tra il testo della norma e le implicazioni pratiche per chi gestisce gli impianti ogni giorno.
Cosa prevede la Legge Regionale 17/2026
Il 30 giugno 2026 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 17/2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 suppl. del 3 luglio ed entrata in vigore il 4 luglio. L’articolo 15, comma 1, lettera b), inserisce nel Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità (L.R. 33/2009) un nuovo articolo: il 59-bis.
Come segnala AIISA, l’associazione italiana di riferimento per l’igiene degli impianti aeraulici, si tratta del primo caso in cui una norma regionale lega in modo esplicito la salute pubblica al controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici. Pratiche finora affidate a linee guida tecniche e protocolli di settore diventano così un obbligo di legge.
Gli obblighi introdotti dall’articolo 59-bis
Il nuovo articolo 59-bis si applica a chi gestisce un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi i sistemi di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio.
La norma individua due obblighi principali:
- Ispezioni tecniche periodiche: il titolare dell’impianto deve adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a controlli periodici sulle condizioni igieniche delle superfici interne.
- Valutazione del rischio igienico-sanitario: va effettuata considerando la tipologia di attività svolta, il livello di affollamento e le caratteristiche dell’impianto. Sulla base di questa valutazione vanno pianificati controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, con tracciabilità documentata di ogni intervento.
In sintesi, la responsabilità non ricade più soltanto su chi gestisce impianti in ambito sanitario: riguarda ogni azienda, ufficio, capannone industriale o struttura commerciale dotata di un sistema di climatizzazione o ventilazione meccanica.
Quali strutture rientrano nell’obbligo
Non tutte le realtà hanno lo stesso profilo di rischio, ma tutte quelle con impianti aeraulici indoor sono chiamate in causa dalla norma.
Uffici e sedi aziendali
Gli impianti di climatizzazione centralizzata degli uffici rientrano pienamente nell’obbligo: il livello di affollamento e le ore di permanenza degli occupanti incidono direttamente sulla valutazione del rischio richiesta dall’articolo 59-bis.
Stabilimenti industriali e capannoni
I sistemi di ventilazione meccanica di capannoni e stabilimenti produttivi vanno valutati anche in relazione alla tipologia di lavorazione svolta, che può generare polveri, vapori o contaminanti aggiuntivi da tenere sotto controllo.
Strutture sanitarie e ambienti a rischio elevato
Ospedali, RSA e ambienti con affollamento elevato o pazienti fragili restano il contesto in cui il controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici ha da sempre la massima priorità, ora rafforzata da un riferimento normativo esplicito.
Perché la norma nasce ora
La qualità dell’aria indoor è da anni al centro dell’attenzione tecnica e scientifica: un impianto aeraulico non sanificato può diventare un veicolo di diffusione di polveri, muffe e agenti patogeni, con effetti diretti su salute dei lavoratori, produttività e sicurezza sul lavoro. La Legge Regionale 17/2026 formalizza questo principio, spostando la sanificazione degli impianti da buona pratica facoltativa a obbligo verificabile.
Per le aziende con sede o sedi operative in Lombardia, questo significa dover dimostrare, con documentazione alla mano, che l’impianto viene ispezionato e sanificato con regolarità: un aspetto rilevante anche in caso di verifiche, controlli assicurativi o contenziosi legati alla qualità dell’aria negli ambienti di lavoro.
Come mettersi in regola: il ruolo della manutenzione tracciabile
Rispettare l’articolo 59-bis richiede un percorso strutturato, non un intervento una tantum:
- mappatura dell’impianto, per individuare canali, UTA, fancoil, split e punti critici di accumulo dello sporco
- valutazione del rischio, calibrata su attività svolta, affollamento e caratteristiche tecniche dell’impianto
- piano di ispezione e sanificazione periodica, con frequenze coerenti con il livello di rischio rilevato
- tracciabilità degli interventi, con report tecnici che documentino data, metodo e stato dell’impianto prima e dopo l’intervento
È qui che la scelta del partner tecnico diventa decisiva: una sanificazione fatta senza standard riconosciuti non basta a garantire la tracciabilità richiesta dalla norma.
Come BG Service supporta le aziende
BG Service Bergamo opera nella sanificazione canali aria da anni, con un posizionamento costruito proprio sugli standard che oggi la Lombardia richiama per legge. Il servizio copre impianti di condizionamento, canali d’aria, UTA/VAV, fancoil e split, con un sistema proprietario a spazzola elettrica a doppia rotazione che rimuove polveri, residui organici e depositi dalle superfici interne dei canali.
Due elementi distinguono l’intervento di BG Service e rispondono direttamente ai requisiti dell’articolo 59-bis:
- certificazione AIISA, l’associazione italiana per l’igiene degli impianti aeraulici citata nel comunicato che ha accompagnato l’approvazione della nuova legge
- adozione delle procedure NADCA, lo standard internazionale di riferimento per la valutazione, la pulizia e la bonifica dei sistemi HVAC
I servizi includono:
- valutazione del rischio igienico-sanitario e mappatura dell’impianto aeraulico
- sanificazione di canali d’aria, UTA/VAV, fancoil e split con spazzola elettrica a doppia rotazione
- ispezioni tecniche periodiche e verifica delle condizioni igieniche interne
- documentazione tracciabile degli interventi, utile in caso di controlli
- abbinamento con la sanificazione degli ambienti per un controllo igienico-sanitario completo, dalle superfici agli impianti
L’obiettivo è restituire all’impianto condizioni igieniche verificate, proteggere la salute di chi vive gli ambienti indoor e mettere l’azienda in regola con la nuova normativa regionale.
Per una valutazione del rischio o una consulenza dedicata sulla sanificazione dei tuoi impianti aeraulici, contatta BG Service: il nostro team analizzerà lo stato dell’impianto e il piano di intervento più adatto a metterlo in regola.
FAQ – Sanificazione impianti aeraulici e Legge Regionale 17/2026
1. La Legge Regionale 17/2026 si applica solo alle strutture sanitarie? No. L’articolo 59-bis riguarda chiunque gestisca un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, comprese aziende, uffici, capannoni industriali e strutture commerciali. La valutazione del rischio tiene conto della tipologia di attività e del livello di affollamento, ma l’obbligo di ispezione e sanificazione periodica vale per tutti gli impianti, non solo per quelli in ambito sanitario.
2. Cosa succede se non si effettua la valutazione del rischio prevista dalla norma? La legge non specifica sanzioni dirette nel testo dell’articolo 59-bis, ma l’assenza di valutazione del rischio e di tracciabilità degli interventi espone il titolare dell’impianto a responsabilità in caso di controlli, contenziosi o eventi legati alla qualità dell’aria indoor. Documentare ispezioni e sanificazioni periodiche è la base per dimostrare la conformità alla norma.
3. Ogni quanto va sanificato un impianto aeraulico per essere in regola? La frequenza non è fissa: dipende dalla valutazione del rischio igienico-sanitario, che considera tipologia di attività, affollamento e caratteristiche dell’impianto. Un protocollo tecnico riconosciuto, come quello NADCA adottato da BG Service, aiuta a stabilire intervalli di controllo coerenti con il livello di rischio effettivo, anziché applicare una frequenza standard uguale per tutti gli impianti.
4. Che differenza c’è tra pulizia generica e sanificazione certificata degli impianti aeraulici? La pulizia generica interviene sulle superfici visibili senza un protocollo di riferimento né documentazione tecnica. La sanificazione certificata, come quella eseguita da BG Service secondo gli standard AIISA e le procedure NADCA, prevede valutazione dello stato dell’impianto, intervento mirato su canali e componenti interni e un report finale tracciabile, requisito richiesto dalla nuova legge regionale.
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